Trasferimenti al Deganutti da altri Istituti scolastici o percorsi di istruzione/formazione
In questa sezione si trovano le indicazioni in merito alle modalità di accoglimento di studenti provenienti da altri istituti scolastici o percorsi di istruzione.
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Trasferimenti al Deganutti da altri Istituti scolastici o percorsi di istruzione/formazione
In questa sezione si trovano le indicazioni in merito alle modalità di accoglimento di studenti provenienti da altri istituti scolastici o percorsi di istruzione. La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate . In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (…) assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. N. 5 del 08-02-2021 – Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione
Le domande di passaggio devono essere presentate presso la segreteria didattica entro il 30 giugno, salvo i casi particolari specificati nelle sezioni dedicate.
Si ricorda che l’accettazione degli studenti è, di norma, subordinata alla disponibilità di posti a completamento di classi già esistenti in organico di diritto.
AVVERTENZE
Si può richiedere alla scuola di provenienza il nulla-osta solo dopo aver superato l’esame di idoneità o l’esame integrativo.
Nel caso in cui l’esame di idoneità abbia esito negativo, la commissione d’esame, in base all’esito delle prove, può deliberare l’ammissione alla classe precedente a quella richiesta.
Eventuali domande di passaggio per allievi nello stato di sospensione del giudizio verranno accettate, sempre entro il 30 giugno, con riserva.
PASSAGGI E TRASFERIMENTI: LINEE GUIDA
- Passaggi da (o verso) altri istituti scolastici (esami integrativi)
- Accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione (esami di idoneità)
- Passaggio da IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a Istituto Tecnico Economico (esami di idoneità)
- Passaggi tra percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e Istituto Professionale
- Studenti provenienti da altre scuole per cambio di residenza
Gli studenti provenienti da altre scuole che intendono trasferirsi all’ISIS Deganutti a causa del cambio di residenza (dell’intera famiglia, o di parte di essa) non sono soggetti a vincoli temporali in quanto il trasferimento non è dovuto ad una scelta ma ad una necessità. In questi casi la Presidenza valuterà caso per caso la possibilità di accoglimento con particolare attenzione agli studenti in situazione di obbligo scolastico.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.
Uffici responsabili
Info
Passaggi e trasferimenti: linee guida
Passaggi da (o verso) altri istituti scolastici (esami integrativi)
Gli studenti che frequentano altri Istituti scolastici superiori e che vogliono passare ai percorsi statali dell’Istituto Superiore “Cecilia Deganutti”, professionale o tecnico, devono sostenere gli esami integrativi sulle materie non svolte nel proprio curriculum.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.M. 08/02/2021 n. 5 art. 4
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Dlgs 297/94 artt. 192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
- DM 139/07 su innalzamento obbligo scolastico con antecedente L. 9/99
- L. 144/99, art. 68 relativa all’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.
ESAMI INTEGRATIVI
Gli esami integrativi devono essere sostenuti da:
- studenti promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un’apposita sezione speciale]
- candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica
- studenti non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un’apposita sezione speciale].
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Va compilata una domanda presso la segreteria didattica entro il 30 giugno di ogni anno.
PERIODO SVOLGIMENTO ESAMI INTEGRATIVI
Presso il nostro Istituto gli esami integrativi si svolgono tra l’ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre.
PROVE D’ESAME
I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo:
a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
L’iscrizione alle classi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza.
Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
NULLAOSTA SCUOLA DI PROVENIENZA
Dopo aver superato gli esami integrativi, lo studente dovrà, infine, richiede il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.
Eventuali domande di passaggio per allievi nello stato di sospensione del giudizio verranno accettate, sempre entro il 30/06, con riserva.
Accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione (esami di idoneità)
Gli esami di idoneità si sostengono per
- l’accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione
- il passaggio da IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a Istituto Tecnico Economico
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.M. 08/02/2021 n. 5 artt. 5 e 6
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione L.vo n. 297/1994 Artt. 192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Va compilata una domanda presso la segreteria didattica entro il 30 giugno di ogni anno.
SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITÀ
Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994 si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni (D.M. 5/2021 art. 5 comma 1).
Possono presentare domanda per gli esami di idoneità:
- i candidati esterni (che siano in possesso di licenza media, trascorso il prescritto intervallo, l’abbiano cioè conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi art. 193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994) ed interni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso);
- i candidati dell’Istituto che intendono sostenere gli esami per accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione purché abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale (art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297).
PROVE D’ESAME
I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare nei modi seguenti:
- con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
- con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
- con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
- con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri precedenti, i Dirigenti scolastici si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All’istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell’O.M. 30.1.1984.
Passaggio da IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a Istituto Tecnico Economico (esami di idoneità)
Gli esami di idoneità si sostengono per
- l’accesso ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione
- il passaggio da IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a Istituto Tecnico Economico
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.M. 08/02/2021 n. 5 artt. 5 e 6
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione L.vo n. 297/1994 Artt. 192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Va compilata una domanda presso la segreteria didattica entro il 30 giugno di ogni anno.
SVOLGIMENTO ESAMI IDONEITÀ
Gli esami di idoneità di cui all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 297/1994 si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni (D.M. 5/2021 art. 5 comma 1).
Possono presentare domanda per gli esami di idoneità:
- i candidati esterni (che siano in possesso di licenza media, trascorso il prescritto intervallo, l’abbiano cioè conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi art. 193, comma 2, del D.L.vo n. 297/1994) ed interni (che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso);
- i candidati dell’Istituto che intendono sostenere gli esami per accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione purché abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale (art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art. 192, comma 5, del D.L.vo n. 297).
PROVE D’ESAME
I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente od un docente da lui delegato. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare nei modi seguenti:
- con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
- con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
- con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
- con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri precedenti, i Dirigenti scolastici si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l’insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All’istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell’O.M. 30.1.1984.
Passaggi tra percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e Istituto Professionale
CRITERI, MODALITÀ E TEMPISTICA
Nel Decreto Legislativo n. 61/2017 avente come oggetto la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, si prevede la possibilità di passaggio tra i diversi sistemi formativi e, nello specifico, tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e viceversa.
Questa possibilità, prevista nell’art. 8 del succitato Decreto, ha come obiettivo, come chiarisce il comma 1, quello di fornire, agli studenti interessati, “l’opportunità di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni”.
Le fasi per realizzare i passaggi risultano disciplinate dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regione del 2018.
I contenuti dell’Accordo si applicano alle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/2019.
Tale Accordo, previsto nel succitato art. 8 del Decreto legislativo n. 61/2017, ha la funzione di disciplinare le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale e viceversa, nel rispetto dei criteri generali definiti nello stesso art. 8 precedentemente citato. L’Accordo riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni.
FASI DEI PASSAGGI
I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, rivestono, in base all’art. 2 comma 1 dell’Accordo, un carattere personalizzato e garantiscono agli studenti il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento.
Gli studenti interessati al passaggio da un percorso all’altro, hanno l’opportunità di ridefinire le proprie scelte, con il riconoscimento e la valorizzazione dei crediti acquisiti secondo le modalità indicate nell’art. 8 comma 6 del Decreto legislativo n. 61/2017, come riportiamo di seguito:
“Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso”.
ATTIVAZIONE DEI PASSAGGI
Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi di istruzione possono, come esplicitato nell’art. 2 comma 2 dell’Accordo, essere attivate:
a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
COMPITI DELL’ISTITUZIONE DI PROVENIENZA
L’istituzione di provenienza degli studenti che richiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:
a) acquisizione della domanda di passaggio presentata e trasmissione all’istituzione scolastica o formativa di destinazione. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale;
b) invio all’istituzione di destinazione del “Certificato di competenze”, come previsto dall’art. 5 del D Lgs n. n. 61/17, oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito rilasciata dall’istituzione di provenienza;
c) eventuale designazione dell’incaricato, in servizio presso l’istituzione scolastica di IP o l’istituzione formativa di IeFP, che integra la commissione per i passaggi, costituita presso l’istituzione di destinazione.
COMPITI DELL’ISTITUZIONE DI DESTINAZIONE
L’istituzione di destinazione degli studenti che chiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:
a) elaborazione di un “Bilancio delle competenze” sulla base delle indicazioni fornite nel Certificato delle competenze, integrate con eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento;
b) determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, dell’annualità di inserimento degli studenti e delle eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto e degli interventi integrativi;
c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento degli studenti nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento;
d) valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento.
Le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano, in tempo utile per facilitare il passaggio e l’inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e nei primi periodi di inserimento.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Nei passaggi tra i percorsi di IeFP e i percorsi di IP, come chiarisce l’art. 5 dell’Accordo Stato-Regioni, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell’inserimento nel percorso di IP per il quale hanno presentato domanda di passaggio.
La certificazione delle competenze è effettuata dall’istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del “Certificato di competenze”.
Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti anche nell’ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.
Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall’istituzione scolastica di destinazione sulla base del Bilancio delle competenze.
DOMANDA DI PASSAGGIO: DOVE INOLTRARLA?
Gli studenti che intendono passare da un percorso di IeFP a un percorso di IP devono presentare domanda, tramite l’istituzione di provenienza, all’istituzione nella quale risulta attivato il percorso richiesto. In caso di minore di età, la domanda di passaggio deve essere presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale.
La domanda deve essere presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione per gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP;
- rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi.
L’istituzione scolastica alla quale viene presentata la domanda deve dare motivata e formale comunicazione agli studenti interessati dell’esito della procedura.
DOMANDA DI PASSAGGIO: ENTRO QUALI TERMINI?
Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto. In questo caso l’operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo (art. 6, comma 3 Accordo Stato-Regioni 2018).
Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo dei percorsi di IeFP devono presentare domanda entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio (art. 6, comma 4 Accordo Stato-Regioni 2018).
Se la domanda di passaggio viene presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre per i passaggi da IeFP a IP (art. 6, comma 6 Accordo Stato-Regioni 2018).
COMMISSIONE PER I PASSAGGI
L’istituzione scolastica presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina una Commissione che ha il compito di coordinare l’intera procedura.
La Commissione deve essere nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio ed è costituita da personale in servizio nella stessa istituzione.
La Commissione, su proposta dell’istituzione scolastica o dell’istituzione formativa di provenienza degli studenti che chiedono il passaggio, può essere integrata con un docente o un formatore dell’istituzione di provenienza e, se eventualmente necessario, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo.
Di tale richiesta l’istituzione scolastica o formativa informa l’istituzione di destinazione contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio.
La Commissione è tenuta a redigere un apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell’intero procedimento.
ANNUALITÀ DI INSERIMENTO
La determinazione dell’annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:
- comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento;
- crediti riconosciuti;
- correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.
Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l’inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:
- inserimento nell’annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno);
- inserimento nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- inserimento nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
Nel caso di passaggio da un percorso di IeFP ad un percorso di I.P. effettuato durante l’anno scolastico o formativo, come esplicitato nell’art. 8 comma 6 dell’Accordo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.
